Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 148, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche e integrazioni è aggiunto il seguente periodo: «Non si considerano, comunque, commerciali le attività didattiche rientranti nelle finalità istituzionali, nel limite massimo di 150,000 euro annui. La disposizione costituisce interpretazione autentica dello stesso terzo comma atta a eliminare contrasti sulla portata della norma in relazione alla specifica attività didattica».