stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 9.10. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 1680

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/07/2016  [ apri ]
9.10.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. Il comma 1, dell'articolo 25 della legge 13 maggio 1999 n. 133 è sostituito dal seguente testo:
  «1. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di redditi diversi, le società e gli enti eroganti operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973».

  6-ter. Al comma 1 lettera m) dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo le parole: «e che da essi sia riconosciuto» si aggiunge: «, fino ad un importo annuo di puro 30.000,00 al lordo delle ritenute d'acconto di cui all'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133».
  6-quater. Al comma 3 dell'articolo 148 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 le parole: «nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati» sono sostituite dalle seguenti parole: «nei confronti del CONI, delle Federazioni Sportive, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Discipline Sportive Associate, nonché degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che siano iscritte al registro nazionale delle società e associazioni sportive detenuto dal CONI o che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto o facciano parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali e internazionali di cui le organizzazioni nazionali fanno parte, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati».
  6-quinquies. Il comma 18, dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è sostituito dal seguente:
  «18. Al fine dell'estensione alle società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali delle disposizioni fiscali agevolative previste per le associazioni sportive dilettantistiche di cui al precedente comma 1, ivi comprese le disposizioni di cui all'articolo 148, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ed alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, è fatto obbligo alle società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali di prevedere nei propri statuti, oltre quanto disposto dal codice civile per ciascuna tipologia societaria:
   a) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;
   b) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra i soci, anche in forme indirette;
   c) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento. Le associazioni sportive dilettantistiche integrano il contenuto minimo dello statuto di cui all'articolo 148, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 917 del 1986 con le seguenti previsioni:
    a) la denominazione;
    b) la sede legale;
    c) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;
    d) l'attribuzione della rappresentanza legale;
    e) l'assenza di fini di lucro;
    f) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati;
    g) le modalità di scioglimento;
    h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento».