Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il limite di 250.000 euro di cui al comma 2 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, è elevato a 350.000 euro per le associazioni e società sportive dilettantistiche che, in deroga al comma 5 dell'articolo 25 della legge 13 maggio del 1999. n. 133, garantiscono, indipendentemente dall'importo, la piena tracciabilità bancaria dei pagamenti ricevuti e dei versamenti effettuati.