stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.01. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 1680

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/07/2016  [ apri ]
8.01.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Sport Bonus).

  1. Le erogazioni liberali in denaro, destinate a investimenti in favore degli impianti sportivi di proprietà pubblica, utilizzati per l'attività dilettantistica e giovanile e finalizzate alla realizzazione di nuove strutture e agli interventi di manutenzione straordinaria o di efficientamento e potenziamento degli impianti esistenti, non concorrono alla determinazione del reddito del soggetto percipiente e danno luogo, per il soggetto erogante, a un credito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate in ciascuno dei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016 e pari al 50 per cento di quelle effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma precedente è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali e ai soggetti titolari di reddito d'impresa e non è cumulabile con altre agevolazioni previste per le medesime spese.
  3. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma uno è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile, ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del cinque per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma uno è altresì riconosciuto qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, efficientamento o per la realizzazione di nuovi impianti sportivi pubblici, siano destinati ai soggetti concessionari o affidatari dei beni in oggetto di tali interventi. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importi.
  4. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma uno, ivi inclusi i soggetti concessionari o affidatari d'impianti sportivi pubblici destinatari di erogazioni liberali in denaro fatte per la realizzazione d'interventi di manutenzione, di efficientamento o realizzazione di nuovi impianti sportivi, comunicano mensilmente al Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio, l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento; provvedono altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, e alla destinazione e all'utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale, gestito dal medesimo Dipartimento, in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associati tutte le informazioni concernenti, lo stato di conservazione del bene, gli interventi di ristrutturazione, efficientamento o realizzazione di nuovi impianti eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, l'ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alla fruizione.
  5. Alle minori entrate derivanti dal comma uno, valutate in dieci milioni di euro annui a partire dall'anno 2016, si prevede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.