Sostituirlo con il seguente:
Art. 4.
(Responsabilità per le obbligazioni sociali).
1. Le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 1 devono dotarsi di un collego composto di almeno due revisori iscritti nel registro dei revisori contabili.
Conseguentemente dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
Il bilancio delle associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 3-bis, dev'essere approvato e sottoscritto dai componenti del collegio dei revisori».