Sostituirlo con il seguente:
Art. 4.
(Responsabilità per le obbligazioni sociali).
1. Per le obbligazioni sociali delle associazioni sportive dilettantistiche senza personalità giuridica, costituite con scrittura privata autenticata o per atto pubblico, rispondono, ai sensi dell'articolo 38 , comma 2 del codice civile, anche personalmente e solidalmente oltre ai rappresentanti legali anche tutte le persone che agiscono in nome e per conto delle stesse.