Al comma 1, sostituire le parole da: le stesse fino alla fine del comma, con le seguenti: presentino le seguenti condizioni:
a) siano iscritte nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);
b) adottino il regime di contabilità ordinaria per competenza, anche nel caso di utilizzo del regime fiscale agevolato previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398;
c) si siano conformate agli obblighi contabili di cui all'articolo 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
d) ottengano una certificazione biennale di qualità amministrativa, fiscale e sportiva rilasciata da enti o società iscritte in apposito registro detenuto dal CONI, in qualità di unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136. Per l'iscrizione all'elenco degli enti e società verificatori detenuto dal CONI di cui al presente punto gli enti e le società dovranno prevedere nel proprio statuto:
1. la prevalenza degli associati o dei soci iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili o nel Registro dei Revisori Legali;
2. l'assenza di fini di lucro;
3. la nomina nel consiglio direttivo o di amministrazione di un membro indicato dal CONI Regionale di competenza territoriale.