Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Nell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di priorità nell'impiego flessibile del personale, purché compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 svolte anche a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro CONI e di Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione sportiva e Discipline sportive riconosciuti dai CONI».