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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.01. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 1680

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/07/2016  [ apri ]
2.01.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere i seguenti:

Art. 2-bis.
(Professionista delle attività motorie).

  1. È istituita la figura del professionista delle attività motorie, denominato chinesiologo, le cui abilità, conoscenze e competenze sono individuate dalla norma tecnica UNI 11475.
  2. Formano comunque oggetto della competenza del chinesiologo le seguenti attività finalizzate al mantenimento del benessere e dell'efficienza psico-fisica mediante la promozione di stili di vita attivi nonché al recupero motorio:
   a) conduzione e valutazione delle attività motorie, di fitness e wellness individuali e di gruppo per tutte le età, a carattere educativo, ricreativo e riadattativo, anche per la promozione della salute nella comunità;
   b) informazione e comunicazione nell'ambito delle attività motorie;
   c) progettazione, coordinamento, direzione tecnica e conduzione delle attività motorie di cui alle lettere a) e b).

  3. Il chinesiologo deve essere in possesso di una laurea appartenente alla classe delle lauree in scienze delle attività motorie e sportive (L-22), di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, ovvero del diploma di educazione fisica rilasciato dagli istituti superiori di educazione fisica, ovvero di titoli universitari, anche conseguiti all'estero, dichiarati equipollenti ai sensi della legislazione vigente in materia, ovvero dei requisiti individuati dal Quadro europeo delle qualifiche, richiamati dalla norma tecnica UNI 11475.

Art. 2-ter.
(Tecnico delle attività motorie).

  1. È istituita la figura del tecnico delle attività motorie, che opera in collaborazione e sotto la direzione del chinesiologo nell'assistenza alle persone per la corretta esecuzione degli esercizi previsti dai programmi di attività motorie.
  2. Il tecnico delle attività motorie può proporre al chinesiologo eventuali modifiche da apportare al programma previsto qualora ne riscontri la necessità.
  3. Per l'attribuzione della qualifica di tecnico delle attività motorie è necessario il superamento di un percorso formativo nell'ambito del Sistema nazionale di qualifica dei tecnici sportivi equivalente a 10 crediti formativi universitari.

Art. 2-quater.
(Tutela dei praticanti delle attività motorie).

  1. Il chinesiologo ha l'obbligo di rendere noto per scritto, al pubblico e alla clientela, il possesso dei titoli di studio che costituiscono i requisiti per l'esercizio della rispettiva attività ai sensi della presente legge.
  2. La presenza di un responsabile di settore nelle palestre e nelle strutture gestite da soggetti non rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è obbligatoria. Il chinesiologo è responsabile dell'applicazione dei programmi svolti nonché del rispetto delle normative anti-doping e dell'adeguata diffusione di informazioni in ordine ai possibili effetti collaterali connessi all'assunzione di integratori alimentari o di sostanze comunque dirette a migliorare le prestazioni sportive non vietate dalla legislazione vigente in materia.
  3. Le regioni definiscono il numero di utenti settimanali al di sotto del quale le strutture e gli impianti indicati al comma 2 possono associarsi tra loro, in numero non superiore a tre, per avvalersi, in regime di consulenza, di un medesimo chinesiologo quale responsabile della struttura.
  4. I titolari o gli esercenti delle strutture indicate al comma 2 del presente articolo sono obbligati a rendere al comune territorialmente competente, prima dell'inizio dell'esercizio dell'attività per le strutture di nuova istituzione ed entro trenta giorni per le strutture già operanti, un'apposita dichiarazione, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, nonché una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui è attestata l'assunzione ovvero la stipula di un altro accordo di collaborazione da parte della struttura interessata con un chinesiologo, in conformità a quanto previsto dal citato comma 2.