Al comma 3, aggiungere le seguenti parole:, decorsi i quali il Governo può comunque procedere»;.
Conseguentemente al comma 4 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dai necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.