Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
1. Gli atleti riconosciuti di interesse nazionale dal CONI o dalle federazioni sportive nazionali, vincitori di concorso per l'assunzione nei gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme Oro» ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 393, qualora affetti da minorazioni fisiche o sensoriali che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, sono conteggiati dalle amministrazioni competenti nell'aliquota obbligatoria di cui alla legge 26 marzo 1999, n. 68.