Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Organizzazioni non lucrative di utilità sociale).
1. All'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, le parole: «le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive dell'organizzazione» sono sostituite con le seguenti: «L'esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera a) del comma 1, i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive dell'organizzazione».