stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 11.01. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 1680

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/07/2016  [ apri ]
11.01.

  Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Destinazione di una quota pari al tre per cento dei ricavi complessivi delle società professionistiche di calcio derivanti dai diritti radio-televisivi per la promozione dello sport sociale e per tutti e dello sport paraolimpico, nonché modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9).

  1. Una quota pari al tre per cento dei ricavi complessivi delle società professionistiche di calcio della serie A e B derivanti dai diritti radiotelevisivi è destinata a finanziare la promozione dello sport sociale e per tutti e dello sport paraolimpico.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dello sviluppo economico e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabiliti i criteri, i termini e le modalità di versamento della quota da parte delle società professionistiche per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, anche tenendo conto del diverso livello professionistico.
   3. L'articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 è sostituito dal seguente:

«Art. 22.
(Mutualità generale).

  1. L'organizzatore della competizione destina una quota delle risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti di cui all'articolo 3 comma 1 allo sviluppo dello sport dilettantistico e giovanile ed al sostegno degli investimenti per la sicurezza, anche infrastrutturale, degli impianti sportivi.
  2. La quota di cui al comma 1 non può essere inferiore al 2 per cento delle risorse complessive, derivanti dalla commercializzazione dei diritti di cui all'articolo 3, comma 1».