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Legislatura XVII

Proposta emendativa 10.01. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 1680

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/07/2016  [ apri ]
10.01.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di rapporti di collaborazione).

  1. L'articolo 67, comma 1 lettera m) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 si applica a qualsiasi rapporto di collaborazione per l'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 8.
  2. Sono attività sportive dilettantistiche quelle svolte nell'ambito di discipline sportive non riconosciute come professionistiche dal CONI e dalle Federazioni sportive nazionali.
  3. I rapporti di collaborazione per l'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche sono instaurati con atto scritto. Ove gli stessi si protraggano per un periodo superiore a trenta giorni per anno solare, anche per il tramite di una pluralità di rapporti di collaborazione di cui all'articolo 67, comma 1 lettera m) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con più associazioni o società sportive dilettantistiche è fatto obbligo a quest'ultime di iscrivere il proprio collaboratore al centro per l'impiego entro sette giorni dalla data di inizio del rapporto o di superamento della durata dei trenta giorni. Il collaboratore avrà l'obbligo di comunicare entro cinque giorni alla o alle associazioni o società sportive dilettantistiche con cui collabora il superamento del predetto limite. È inoltre obbligo del collaboratore comunicare il superamento dei limiti previsti dall'articolo 69, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917.
  4. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche provvedono a proprio carico alla copertura assicurativa infortunistica per i propri collaboratori per il tramite della federazione sportiva, ente di promozione sportiva o disciplina sportiva associata cui l'associazione o la società sportiva dilettantistica risulti affiliata ed istituiscono a tal fine un registro degli infortuni.
  5. L'ente previdenziale di riferimento per il settore dello sport è l'INPS ex gestione Enpals che opererà con le stesse regole vigenti per la gestione separata INPS di cui all'articolo 2 comma 26 della Legge 8 agosto 1995, n. 335.
  6. Il versamento dei contributi previdenziali avverrà secondo le modalità e scadenze previste per i lavoratori autonomi che svolgono attività di cui articolo 53, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 applicando un'aliquota nella misura del 10 per cento sulla parte di reddito che eccede il predetto limite di cui al citato articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ai fini dell'accreditamento dei contributi mensili, in caso di contribuzione su un importo inferiore al minimale di cui all'articolo 1, comma 3 legge 2 agosto 1990, n. 233 e successive modificazioni ed integrazioni, non si farà luogo a riduzione proporzionale mesi di assicurazione da accreditare e pertanto l'annualità verrà accreditata integralmente.
  7. Per i rapporti di collaborazione di cui ai precedenti commi non sussiste obbligo di iscrizione al libro unico del lavoro.
  8. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano laddove il collaboratore intenda esercitare la propria attività con autonoma partita IVA o laddove le parti intendano disciplinare il proprio rapporto di collaborazione con un contratto di lavoro dipendente, e comunque non si applicano a decorrere dall'anno solare successivo al superamento della soglia di Euro 30.000,00 di redditi di cui allo stesso articolo 67, comma 1, lettera m) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo-gestionale non professionale di cui all'articolo 67, comma 1 lettera m) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ricomprendendosi in questa tipologia contrattuale anche le attività di segreteria, reception, pulizia e manutenzione presso gli impianti sportivi adibiti dall'associazione o dalla società sportiva dilettantistica all'esercizio della pratica sportiva.
  10. I redditi derivanti dai rapporti di collaborazione di cui al presente articolo sono assoggettati ad addizionale regionale e comunale sulla parte eccedente il limite di cui all'articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, mediante autoliquidazione d'imposta in sede di dichiarazione dei redditi e non concorrono nella determinazione della base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttiva di cui al decreto-legge 15 dicembre 1997, n. 446 per le associazioni e società sportive dilettantistiche eroganti.