Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Ai fini della presente legge, per attività motorie si intendono le diverse forme di movimento umano razionale attivo comunque finalizzato che, esercitate in forma organizzata, in luoghi pubblici o privati, hanno come obiettivi il raggiungimento, il mantenimento o il ripristino del benessere e dell'efficienza psicofisica, l'espressione e il miglioramento degli stili di vita, lo sviluppo delle relazioni sociali, la pratica di attività sportive non competitive, del fitness e del wellness, anche mediante l'attività fisica adattata. Restano ferme e distinte le attribuzioni degli operatori del settore sanitario ai sensi della legislazione vigente in materia.