Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. – 1. Al fine di rendere informato il Parlamento sullo stato di raggiungimento degli obiettivi nel tempo di ciascuna missione di cui all'articolo 1, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, la relazione analitica sulle missione deve essere accompagnata da un documento di performance aggiornato alla data di emanazione del decreto-legge, con indicazione di: mandato internazionale, periodo, missione, sede, personale nazionale e internazionale, scadenza, nonché i dettagli attualizzati della missione.