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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.2. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1658

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/09/2016  [ apri ]
6.2.

  Premettere il seguente comma:
  01. Dopo il comma 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 è aggiunto il seguente:
  «5-bis. Nel momento in cui il minore straniero non accompagnato è entrato in contatto o è stato segnalato alle autorità di polizia, ai servizi sociali o ad altri rappresentanti dell'ente locale o dell'autorità giudiziaria, l'esercente la responsabilità genitoriale, in coordinamento con i servizi dell'ente locale e coadiuvato dal personale qualificato della struttura di accoglienza e, ove possibile, dalle organizzazioni specializzate, svolge un primo colloquio con il minore volto a conoscere la sua storia personale e familiare e a far emergere ogni altro elemento utile alla sua protezione, per l'avvio della procedura di determinazione del superiore interesse stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Durante il colloquio è necessario informare il minore circa il diritto e le modalità dell'accesso alla protezione internazionale, nonché della possibilità ma anche delle conseguenze dei contatti con il consolato del suo paese. Al colloquio è garantita la presenza di un mediatore culturale».

  Conseguentemente:
   al comma 2, capoverso comma 7-bis sostituire le parole: all'articolo 19-bis, comma 1 con le seguenti: al comma 5-bis.

ident. 6.5.