Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 9, dopo le parole: per i minorenni, aggiungere le seguenti: in sede di reclamo. In caso di impugnazione, fino alla decisione dell'autorità giudiziaria, che procede in via d'urgenza, la persona si presume minore e ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all'identificazione come maggiorenne è sospeso.