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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.3. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1658

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/10/2014  [ apri ]
4.3.(nuova formulazione)
approvato

  Al comma 1, sostituire le parole: nonché ai minori stranieri non accompagnati con le seguenti: il minore non accompagnato deve essere informato del diritto di chiedere protezione internazionale.

  Conseguentemente:
   al comma 4, sostituire la lettera
b) con la seguente:
  b) per struttura di prima accoglienza si intende una struttura autorizzata a svolgere le operazioni di identificazione, che si devono concludere entro 5 giorni, e a fornire accoglienza, anche temporanea fino ad un massimo di 30 giorni, non prorogabili, dall'arrivo dello stesso minore presso la struttura, finalizzata ad individuare la migliore soluzione di lungo periodo nell'interesse del minore. Durante la permanenza nella struttura di prima accoglienza deve essere garantito entro tempi certi un colloquio con uno psicologo dell'età evolutiva e, ove necessario, in presenza di un mediatore culturale, per accertare la situazione personale del minore, i motivi e le circostanze della partenza dal suo paese di origine e del viaggio effettuato, nonché le sue aspettative future;
   b) sostituire il comma 5 con il seguente: 5. L'elenco dei servizi di cui al comma 4 è determinato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'interno, d'intesa con le regioni e i comuni.