Sostituirlo con il seguente:
Art. 25.
(Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati).
1. All'attuazione delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 13 si provvede nell'ambito delle risorse del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'articolo 23, comma 11, quinto periodo del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
2. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.