L'articolo 25, è sostituito dal seguente:
Art. 25.
1. Il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati è destinato al finanziamento delle attività e degli interventi di cui agli articoli 4 e 13 della presente legge.
La dotazione del Fondo è pluriennale, è commisurata alle effettive presenze dei minori stranieri non accompagnati sul territorio nazionale ed è stabilita con decreto governativo d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni.