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Legislatura XVII

Proposta emendativa 13.1. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1658

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/10/2014  [ apri ]
13.1.
approvato

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.
(Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati).

  1. I minori di cui all'articolo 2 della presente legge sono accolti nell'ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990 n. 39, ed in particolare nei progetti specificatamente destinati a tale categoria di soggetti vulnerabili. A tal fine, la capienza del Sistema dovrà essere commisurata alle effettive presenze dei minori stranieri non accompagnati sul territorio nazionale.
  2. Nella scelta del posto, tra quelli disponibili, in cui collocare il minore, si deve tenere conto delle esigenze e delle caratteristiche dello stesso minore risultanti dal colloquio di cui all'articolo 31-bis del testo unico, introdotto dalla presente legge, in relazione alla tipologia dei servizi offerti dalla struttura di accoglienza.
  3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con le Regioni e con i Comuni, garantisce un sistema di monitoraggio, anche avvalendosi di associazioni operanti nel settore. La non conformità con le dichiarazioni rese ai fini dell'accreditamento, comporta la cancellazione della struttura di accoglienza dal sistema.
  4. La rubrica dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990 n. 39 e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente: «Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati.

ident. 13.2.13.3.
13.1.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.
(Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati).

  1. I minori di cui all'articolo 2 della presente legge sono accolti nell'ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990 n. 39, ed in particolare nei progetti specificatamente destinati a tale categoria di soggetti vulnerabili. A tal fine, la capienza del Sistema dovrà essere commisurata alle effettive presenze dei minori stranieri non accompagnati sul territorio nazionale.
  2. Nella scelta del posto, tra quelli disponibili, in cui collocare il minore, si deve tenere conto delle esigenze e delle caratteristiche dello stesso minore risultanti dal colloquio di cui all'articolo 31-bis del testo unico, introdotto dalla presente legge, in relazione alla tipologia dei servizi offerti dalla struttura di accoglienza.
  3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con le Regioni e con i Comuni, garantisce un sistema di monitoraggio, anche avvalendosi di associazioni operanti nel settore. La non conformità con le dichiarazioni rese ai fini dell'accreditamento, comporta la cancellazione della struttura di accoglienza dal sistema.
  4. La rubrica dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990 n. 39 e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente: «Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati.

ident. 13.2.13.3.