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Legislatura XVII

Proposta emendativa 12.4. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1658

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/09/2016  [ apri ]
12.4.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con le seguenti:
   b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
  «2-bis. Nella scelta del posto, tra quelli disponibili, in cui collocare il minore, si deve tenere conto delle esigenze e delle caratteristiche dello stesso minore risultanti dall'apposito colloquio individuale di cui all'articolo 19-bis, comma 1 in relazione alla tipologia dei servizi offerti dalla struttura di accoglienza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28, è definito l'elenco dei servizi che devono essere assicurati dai progetti specificamente destinati ai minorenni stranieri non accompagnati nell'ambito del sistema, tra i quali la mediazione culturale, l'assistenza legale, sanitaria e psico-ricreativa e i servizi a sostegno dell'inserimento scolastico e formativo e dell'inclusione sociale e lavorativa, al fine di garantire il rispetto dei diritti di cui tali minorenni sono titolari secondo la normativa vigente e il loro avvio graduale verso l'autonomia. Le strutture nelle quali vengono accolti i minorenni stranieri non accompagnati devono, in ogni caso, rispettare gli standard minimi dei servizi e dell'assistenza forniti dalle strutture residenziali per minorenni ed essere autorizzate o accreditate ai sensi dalla normativa nazionale e regionale in materia, senza discriminazioni rispetto ai minorenni italiani. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con le regioni e con i comuni, garantisce un sistema di monitoraggio, anche avvalendosi di associazioni operanti nel settore. La non conformità con le dichiarazioni rese ai fini dell'accreditamento, comporta la cancellazione della struttura di accoglienza dal sistema;
   c) al comma 3, del decreto legislativo n. 142 del 2015, dopo le parole: “si trova” sono aggiunte le seguenti: “ovvero in un altro comune individuato”;
   d) il comma 3-bis dell'articolo 19, del decreto legislativo n. 142 del 2015 è abrogato».