Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 9, sostituire le parole: nel termine di trenta giorni davanti al tribunale per i minorenni con le seguenti: in sede di reclamo ai sensi degli articoli 737 e successivi del codice di procedura civile. In caso di impugnazione, il giudice decide in via d'urgenza entro 10 giorni, e ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all'identificazione come maggiorenne è sospeso fino alla decisione.