Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le strutture nelle quali vengono accolti i minorenni stranieri non accompagnati devono soddisfare, nel rispetto della lettera m), comma 2, articolo 117 della Costituzione, gli standard minimi dei servizi e dell'assistenza forniti dalle strutture residenziali per minorenni ed essere autorizzate o accreditate ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia. La non conformità con le dichiarazioni rese ai fini dell'accreditamento, comporta la cancellazione della struttura di accoglienza dal sistema.