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Legislatura XVII

Proposta emendativa 9.01. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1658

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/09/2016  [ apri ]
9.01.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Congedo parentale per motivi di ricongiungimento familiare).

  1. All'articolo 29 del testo unico, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «11. In caso di arrivo di un figlio minore in Italia a seguito di ricongiungimento familiare, i genitori stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato hanno diritto ad usufruire di congedi parentali per accompagnare il processo di inserimento e di integrazione del figlio minore nella società italiana.
  12. La madre o il padre, o entrambi, in caso di ricongiungimento di un figlio minore, hanno diritto di fruire di un congedo parentale che consente di astenersi dal lavoro per i cinque mesi successivi all'ingresso del figlio in Italia, oltre al giorno dell'ingresso. Il padre e la madre possono fruire del congedo parentale anche contemporaneamente. Il congedo spetta per l'intera durata indicata al primo periodo anche nel caso in cui, durante il congedo, il minore compia la maggiore età.
  13. Il congedo parentale spetta a tutti i lavoratori e a tutte le lavoratrici, indipendentemente dalla tipologia del rapporto di lavoro, e garantisce un'indennità pari all'80 per cento della retribuzione giornaliera per le giornate comprese nel periodo di astensione dal lavoro.
  14. L'indennità di cui al comma 10-quater è anticipata dal datore di lavoro per conto dell'INPS ovvero pagata direttamente dall'INPS a seconda della tipologia di lavoro dell'interessato».