Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
9-bis. Il minore è rimesso in termini per la presentazione del ricorso ove l'autorità giudiziaria ravvisi che il ritardo non è imputabile a fatto o colpa del ricorrente, valutate tutte le circostanze del caso concreto.