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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.31. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1658

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/09/2016  [ apri ]
5.31.

  Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
  9-bis. Il minore è rimesso in termini per la presentazione del ricorso ove l'autorità giudiziaria ravvisi che il ritardo non è imputabile a fatto o colpa del ricorrente, valutate tutte le circostanze del caso concreto.