Al comma 1, capoverso comma 1-bis, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
c) al comma 4 dell'articolo 31, dopo le parole «dal Tribunale per i minorenni» sono inserite le seguenti «in Camera di consiglio senza formalità e necessità di contraddittorio entro il termine perentorio di 10 giorni decorso il quale può riprendere il procedimento di espulsione».