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Legislatura XVII

Proposta emendativa 12.8. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1658

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/09/2016  [ apri ]
12.8.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
  Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28, è definito l'elenco dei servizi che devono essere assicurati dai progetti specificatamente destinati ai minorenni stranieri non accompagnati nell'ambito del sistema, tra i quali la mediazione culturale, l'assistenza legale, sanitaria e psico-ricreativa, i servizi a sostegno dell'inserimento scolastico e formativo e dell'inclusione sociale e lavorativa e i progetti di apprendistato, al fine di garantire il rispetto dei diritti di cui tali minorenni sono titolari secondo la normativa vigente e il loro avvio graduale verso l'autonomia. Le strutture nelle quali vengono accolti i minorenni stranieri non accompagnati devono, in ogni caso, rispettare gli standard minimi dei servizi e dell'assistenza forniti dalle strutture residenziali per minorenni ed essere autorizzate o accreditate ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia, senza discriminazioni rispetto ai minorenni italiani. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con le regioni e con i comuni, garantisce un sistema di monitoraggio, anche avvalendosi di associazioni operanti nel settore. La non conformità con le dichiarazioni rese ai fini dell'accreditamento, comporta la cancellazione della struttura di accoglienza dal sistema.

ident. 12.13.12.11.