stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 25.1. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1658

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/10/2014  [ apri ]
25.1.

  L'articolo 25, è sostituito dal seguente:

Art. 25.

  1. Il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati è destinato al finanziamento delle attività e degli interventi di cui agli articoli 4 e 13 della presente legge.
  La dotazione del Fondo è pluriennale, è commisurata alle effettive presenze dei minori stranieri non accompagnati sul territorio nazionale ed è stabilita con decreto governativo d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni.

ident. 25.2.25.3.