Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
10. Le operazioni di identificazione si concludono in ogni caso con il fotosegnalamento che, comunque, in caso di un minore, non comporta il suo inserimento nel sistema di identificazione dattiloscopica dell'Unione europea EURODAC (European Dactyloscopie)