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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.5. in Assemblea riferita al C. 1658-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 26/10/2016  [ apri ]
5.5.

  Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: il personale qualificato fino alla fine del periodo, con le seguenti: l'esercente la responsabilità genitoriale, in coordinamento con i servizi dell'ente locale e coadiuvato dal personale qualificato della struttura di accoglienza e, ove possibile, dalle organizzazioni specializzate, svolge un primo colloquio con il minore volto a conoscere la sua storia personale e familiare e a far emergere ogni altro elemento utile alla sua protezione, per l'avvio della procedura di determinazione del superiore interesse stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Durante il colloquio è necessario informare il minore circa il diritto e le modalità dell'accesso alla protezione internazionale, nonché della possibilità ma anche delle conseguenze dei contatti con il consolato del suo paese.