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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.2. in Assemblea riferita al C. 1628

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 01/10/2013  [ apri ]
1.2.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 1. – (Disposizioni urgenti per accelerare la realizzazione del Grande Progetto Pompei). – 1. Ai fini di accelerare la realizzazione del Grande Progetto Pompei approvato dalla Commissione Europea con la decisione n. C(2012) 2154 del 29 marzo 2012, la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei è autorizzata al reclutamento di nuovo personale, in deroga ai vincoli di assunzione della pubblica amministrazione, secondo la disciplina vigente nel pubblico impiego e nel rispetto dei propri vincoli di bilancio, nonché allo sblocco del turn-over del personale. A tal fine è concesso alla Soprintendenza di ricorrere, qualora necessario, ad entrate da indebitamento. Gli oneri a carico della Soprintendenza sono esclusi dai limiti del patto di stabilità.
  2. La Soprintendenza stipula una convenzione con la stazione unica appaltante, costituita, ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, presso il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania e Molise, al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici, in coerenza con il programma di lavori previsto dal Grande Progetto Pompei, nonché di prevenire il rischio di infiltrazioni di tipo mafioso. La Soprintendenza si assicura, inoltre, che gli appalti di opere pubbliche prevedano una penale in caso di inosservanza delle clausole contrattuali, in modo da garantire il rispetto dei tempi e degli investimenti definiti, prevedendo altresì l'interruzione di qualunque rapporto con le imprese nel caso di informativa prefettizia antimafia positiva, procedendo, se già in essere, alla rescissione automatica del contratto di appalto.
  3. La Soprintendenza può altresì attingere ai giovani tirocinanti di cui al progetto «Mille giovani per la cultura». Con successivo decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per il reclutamento degli stessi.
  4. La Soprintendenza è autorizzata a destinare parte degli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti di accesso al sito, al fine di costituire una scuola permanente di formazione delle maestranze necessarie alla manutenzione ordinaria del sito stesso, che entrano a far parte dell'organico della Soprintendenza stessa. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con la Soprintendenza, ridetermina la pianta organica della Soprintendenza stessa, al fine di adeguarla al fabbisogno del personale da reclutare.