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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.4. in Assemblea riferita al C. 1628

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 03/10/2013  [ apri ]
7.4.

  Dopo il comma 8-bis aggiungere i seguenti:
  8-ter. Gli spettacoli di musica dal vivo con un numero di spettatori effettivi inferiore a 200 sono esentati dal pagamento dei compensi SIAE e da tutti gli adempimenti relativi entro il limite massimo di 150 milioni di euro l'anno a decorrere dal primo gennaio 2014.
  8-quater. Agli oneri derivanti dal comma 8-ter pari a 150 milioni di euro l'anno a decorrere dal primo gennaio 2014 si provvede secondo quanto disposto dal successivo comma 8-quinquies.
  8-quinquies. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,5 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,5 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita.