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Legislatura XVII

Proposta emendativa 9.4. in Assemblea riferita al C. 1628

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 01/10/2013  [ apri ]
9.4.

  Sostituire il comma 1-bis con i seguenti:
  1-bis. Non possono essere concessi contributi pubblici a esercenti attività circensi e spettacoli viaggianti condannati in via definitiva per maltrattamenti o sevizie degli animali impiegati nella loro attività.
  1-ter. I decreti di cui al comma 1 possono destinare graduali incentivi in favore di esercenti attività circensi e spettacoli viaggianti senza animali.
  1-quater. I decreti di cui al comma 1 possono altresì destinare incentivi in favore di esercenti attività circensi e spettacoli viaggianti che impiegano animali nati in cattività nel rispetto delle convenzioni e dei regolamenti internazionali e della legislazione vigente, in particolare:
   a) Convenzione di Washington (C.I.T.E.S.): Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), firmata a Washington il 3 marzo 1973 e ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874;
   b) Regolamento CE n.338/97 e successive modifiche, in materia di protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio;
   c) Linee Guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti, emanate dalla Commissione Scientifica Cites il 10 maggio del 2000 e aggiornate in data 19 aprile 2006;
    d) legge 7 febbraio 1992 n.150 e successive modifiche: disciplina dei reati relativi all'applicazione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del Regolamento. CE n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;
    e) decreto del Ministero dell'ambiente 19 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni: elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione;
    f) decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n. 234, articolo 16: recante il regolamento per l'esercizio dello spettacolo viaggiante;
    g) legge 9 dicembre 1998, n. 426 in materia di specifici requisiti di detenzione degli animali pericolosi, diversi da quelli degli zoo;
    h) legge n. 189 del 31 luglio 2004, Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate;
    i) Regolamento CE n. 1739/05 della Commissione del 21 ottobre 2005 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 279 del 22 ottobre del 2005), in materia di norme sanitarie per la circolazione degli animali da circo tra gli Stati membri;
    l) circolare del Ministero dell'interno 22 febbraio 2002, in merito a modalità di rilascio dell'autorizzazione alla detenzione di animali pericolosi nei circhi da parte delle Prefetture.

  1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo si applicano utilizzando le risorse assegnate al settore ai sensi della legge 30 aprile 1985, n. 163.