Al comma 1, dopo la lettera f-ter), aggiungere la seguente:
f-quater) assicura che gli appalti di opere pubbliche prevedano una penale in caso di inosservanza delle clausole contrattuali, in modo da garantire il rispetto dei tempi e degli investimenti definiti, prevedendo altresì l'interruzione di qualunque rapporto con le imprese nel caso di informativa prefettizia antimafia positiva, procedendo, se già in essere, alla rescissione automatica del contratto di appalto;