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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.02. in Assemblea riferita al C. 1628

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 01/10/2013  [ apri ]
1.02.
inammissibile

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis. – (Disposizioni urgenti a favore degli artisti interpreti ed esecutori della musica e dell'audiovisivo). – 1. All'articolo 39 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. L'esercizio dei diritti connessi al diritto d'autore attribuiti ai produttori di fonogrammi, nonché agli artisti interpreti ed esecutori ai sensi degli articoli 73 e 73-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, spetta distintamente a ciascuna delle imprese intermediarie di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012, alle quali il produttore di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori hanno conferito il rispettivo mandato. Le disposizioni incompatibili con il presente comma sono abrogate».

  2. All'articolo 7 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, il terzo e il quarto periodo sono abrogati;
   b) al comma 2, il quarto e il quinto periodo sono abrogati.

  3. L'articolo 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 93, è abrogato.
  4. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, un decreto legislativo sul riordino della materia del diritto connesso al diritto d'autore attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) armonizzare il quadro normativo nel rispetto del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, anche ai fini di una maggiore tutela degli interessi degli artisti interpreti ed esecutori;
   b) prevedere condizioni di assoluta parità di diritti e di obblighi tra le imprese intermediarie di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012, rimuovendo o modificando ogni disposizione che, anche in modo indiretto, consenta qualsiasi forma di vantaggio anticoncorrenziale a favore di singoli enti, società o organizzazioni;
   c) prevedere l'obbligo di comunicazione, da parte degli utilizzatori dei diritti connessi al diritto d'autore, delle informazioni in formato digitale necessarie al fine di favorire la migliore e più celere ripartizione dei compensi dovuti ai singoli aventi diritto;
   d) prevedere che le modalità di determinazione dei compensi relativi alla generalità dei diritti connessi al diritto d'autore siano stabilite medianti accordi generali periodici tra gli utilizzatori e le imprese intermediarie di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012;
   e) introdurre procedure alternative di risoluzione dei conflitti in caso di mancato perfezionamento degli accordi di cui alla lettera d);
   f) disciplinare le condizioni di accesso alle banche dati di cui alla lettera f) dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012, al fine di consentire la reciproca interoperabilità tra le imprese titolari delle medesime banche dati;
   g) stabilire che i compensi relativi ai diritti connessi al diritto d'autore spettanti ai produttori di fonogrammi nonché agli artisti interpreti o esecutori siano tra loro ripartiti in eguale misura;
   h) stabilire i criteri sulla base dei quali i Commissari liquidatori di IMAIE trasferiranno, al termine del processo di liquidazione, l'eventuale residuo attivo ed i crediti maturati in favore di tutte le imprese intermediarie di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012;
   i) prevedere, a carico delle imprese intermediarie di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012, l'obbligo di destinare una quota non inferiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo dei proventi da esse amministrati in favore di attività di formazione, di promozione e di sostegno professionale degli artisti interpreti o esecutori e di darne annualmente comunicazione alle amministrazioni pubbliche di cui alla lettera a) dell'articolo 3, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012”.