Il comma 2 è sostituito con il seguente: Per le richieste fondate su provvedimenti stranieri emessi in data anteriore alla data di entrata in vigore del presente articolo, l'autorizzazione può essere rilasciata anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 4 comma 2 lettere b), c) e d), sempre che ciò corrisponda all'interesse del minore, avuta considerazione per i legami già instauratisi.