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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.4.  nelle commissioni riunite II-III in sede referente riferita al C. 1589

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/06/2014  [ apri ]
5.4.

  Al comma 8, sopprimere le parole: al tribunale per i minorenni,.

5.4.

  Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

Art. 5.
(Assistenza giuridica del minore in stato di abbandono).
1. L'assistenza giuridica di un minore in situazione di abbandono residente in uno Stato estero è consentita ai coniugi residenti in Italia nel rispetto della legge 4 maggio 1984 n. 183 e ss.mm., con il parere conforme della Commissione di cui all'articolo 38 della stessa legge reso in applicazione delle norme seguenti.
  2. Fermo restando il rispetto della presente legge e delle norme in essa richiamate, allorché un'autorità competente straniera di un Paese che non riconosce l'adozione né l'affidamento a scopo preadottivo prospetti, ai sensi dell'articolo 33 della Convenzione, il collocamento o l'assistenza giuridica di un minore presso una famiglia e la misura comporti il collocamento del minore nel territorio italiano, essa consulta l'autorità centrale italiana, informandola sui motivi della proposta e sulla complessiva situazione del minore.
  3. L'autorità centrale, con la collaborazione della Commissione per la protezione dei minori e l'adozione internazionale che verifica, direttamente o tramite enti all'uopo delegati, che non si tratti di minore in stato di abbandono, approverà il collocamento disposto all'estero e autorizzerà l'ingresso e il soggiorno in Italia alle seguenti condizioni:
   a) che il minore sia accompagnato da almeno un adulto che eserciti su di lui la responsabilità genitoriale, in base a un provvedimento dell'autorità giudiziaria competente del Paese di origine del minore;
   b) che il provvedimento della competente autorità straniera abbia autorizzato l'espatrio del minore e la residenza in Italia in maniera permanente;
   c) che il minore sia originario di Paesi contraenti o con cui l'Italia abbia comunque concluso un accordo internazionale in base al quale alle autorità del Paese di nuova residenza del minore sono trasferite la giurisdizione e la competenza ad adottare le misure necessarie per la protezione del minore in conformità al suo superiore interesse;
   d) che gli accordi, di cui alla lettera c) diversi dalla Convenzione contengano le condizioni di cui al presente articolo;
   e) che siano stati rispettati i requisiti e le procedure di cui al Titolo III capo I della legge 4 maggio 1983 n. 184, che prevedono l'accompagnamento delle coppie da parte di enti autorizzati;
   f) che il provvedimento straniero sia corredato di una copia certificata e conforme dell'atto di nascita del minore, del certificato di decesso dei genitori o dell'atto in cui è accertato lo stato di abbandono del minore;
   g) che il minore di età superiore a dodici anni abbia prestato il proprio consenso al trasferimento all'estero;
   h) che entro sei mesi dall'ingresso in Italia sia richiesta la pronuncia di adozione del minore al tribunale per i minorenni territorialmente competente che, sussistendone le condizioni, e valutato il superiore interesse del minore coinvolto, emette una sentenza agli effetti di cui all'articolo 27 o dell'articolo 44 della legge 184/1983. Nel caso in cui l'adozione sia richiesta da un parente del minore o in ogni altro caso in cui il Tribunale per i minorenni competente, tenuto conto di ogni circostanza del caso, lo ritenga preferibile nel rispetto del provvedimento straniero e nell'interesse del minore, si applica l'articolo 44 della legge citata.

  4. La procedura e le modalità di funzionamento e autorizzazione degli Enti autorizzati applicabili sono quelle di cui al Capo richiamato al comma 3 lettera e) che precede. Ai fini dell'autorizzazione degli Enti per la presente procedura, costituisce requisito indispensabile l'avere già svolto consolidata attività di accompagnamento nell'ambito delle procedure di adozione internazionale.
  5. Ai fini delle comunicazioni e del rilascio del visto di ingresso, si applicano i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 7 che precede.
  6. Per le richieste fondate su provvedimenti stranieri emessi in data anteriore alla data di entrata in vigore del presente articolo, l'autorizzazione può essere rilasciata anche in assenza dei requisiti di cui al comma 1, purché il requisito di cui alla lettera c) del medesimo comma 1 sussista al momento della richiesta e sia chiesto al tribunale per i minorenni territorialmente competente un provvedimento ai sensi dell'articolo 22 della legge 4 maggio 1984 n. 183 nel termine di cui alla lettera h) nel citato comma 1, sempre che ciò corrisponda all'interesse del minore, avuta considerazione per i legami già instauratisi.
  3. Al comma 1 dell'articolo 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente lettera:
   «d-bis) quando il minore straniero abbia fatto ingresso in Italia ai sensi della Convenzione dell'Aja del 1996 o di altro accordo internazionale ed esistano legami familiari il cui mantenimento risponde all'interesse del minore stesso».

ident. 5.1.