Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Nei casi di cui al comma precedente, il tribunale per i minorenni provvede su richiesta del pubblico ministero all'emanazione dei provvedimenti urgenti a tutela del minore, informando immediatamente l'autorità competente straniera tramite l'autorità centrale.
Il tribunale per i minorenni provvede, su richiesta dell'autorità competente straniera, alla revoca della misura quando vengano meno le condizioni indicate nella proposta, disponendo, a richiesta della citata autorità, il ritorno del minore nello Stato di provenienza.
L'autorità centrale trasmette senza indugio gli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo in cui si trova il minore. Il procuratore della Repubblica richiede con ricorso in via d'urgenza al tribunale la revoca della misura ed i conseguenti provvedimenti, compreso il ritorno del minore nello Stato di provenienza.