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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.6.  nelle commissioni riunite II-III in sede referente riferita al C. 1589

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/06/2014  [ apri ]
4.6.(nuova formulazione)

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «l'informazione fornita al minore,» inserire le seguenti: «il suo ascolto,» e sostituire la parola «richiesto» con la seguente: «richiesti».

  Conseguentemente, all'articolo 5, comma 5, lettera d), dopo le parole: «l'informazione fornita al minore,» inserire le seguenti: «il suo ascolto,» e sostituire la parola «richiesto» con la seguente: «richiesti».

4.6.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. La proposta deve essere corredata della documentazione attestante:
   a) la temporaneità dell'impedimento del genitore ad aver cura del figlio ed il termine previsto per il periodo di affidamento e di assistenza legale, di regola non eccedente il biennio;
   b) che i consensi richiesti dalla legislazione dello Stato di origine per il collocamento del minore in assistenza legale sono stati prestati dai soggetti a ciò tenuti, nelle forme previste e solo successivamente alla nascita del minore, in modo libero e consapevole e senza aver ricevuto alcun vantaggio, patrimoniale o non patrimoniale, per sé o per altri;
   c) l'informazione fornita al minore, il suo ascolto, tenuto conto della sua età e maturità, e il suo consenso, se richiesto dalla legislazione dello Stato di origine;
   d) l'identità, la situazione del minore, la sua evoluzione personale e familiare, l'anamnesi sanitaria nonché le sue eventuali necessità particolari;
   e) le modalità e la frequenza con cui verranno mantenuti i rapporti tra il minore ed i genitori;.