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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.3.  nelle commissioni riunite II-III in sede referente riferita al C. 1589

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/06/2014  [ apri ]
4.3.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. L'autorità centrale, con la collaborazione della Commissione per la protezione dei minori e l'adozione internazionale che verifica, direttamente o tramite enti all'uopo delegati, che non si tratti di minore in stato di abbandono, approverà il collocamento disposto all'estero e autorizzerà l'ingresso e il soggiorno in Italia alle seguenti condizioni:
   a) che il provvedimento straniero che autorizza l'espatrio e la residenza all'estero del minore sia emesso od omologato dalla pubblica autorità e sia emesso nel rispetto delle norme di cui alla legge 31 maggio 1995 n. 218;
   b) che gli adulti che richiedono l'autorizzazione all'ingresso del minore abbiano entrambi la medesima nazionalità del minore ovvero, in difetto, abbiano i requisiti di idoneità di seguito fissati;
   c) che gli adulti che richiedono l'autorizzazione all'ingresso del minore siano uniti a questo da vincolo di parentela entro il quarto grado ovvero, in difetto, abbiano con il minore un preesistente rapporto affettivo solido e accertato;
   d) che, trattandosi di misura temporanea, il provvedimento straniero sia corredato di un progetto che illustra lo scopo della misura di protezione del minore e la prevedibile durata della stessa; che quindi il provvedimento sia disposto dalla competente autorità del Paese straniero allorché sia accertato e documentato che il minore si trova in stato di difficoltà familiare, temporanea o prolungata, e non sia possibile procedere ad una analoga misura di protezione nel Paese di origine;
   e) che dal provvedimento straniero risulti accertato che i richiedenti sono in grado di assicurare il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e il soddisfacimento dei bisogni affettivi del minore straniero durante il soggiorno in Italia;
   f) che il provvedimento straniero contenga le motivazioni che giustificano l'applicazione della misura di protezione del minore con riferimento ad un progetto sanitario, di studio o di formazione professionale predisposto dall'ente all'uopo autorizzato;
   g) disponibilità a favorire il mantenimento delle relazioni del minore con la sua famiglia e con la cultura del Paese d'origine.

ident. 4.10.