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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.26.  nelle commissioni riunite II-III in sede referente riferita al C. 1589

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/06/2014  [ apri ]
4.26.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Con il decreto che approva la proposta di accoglienza o di assistenza giuridica morale e materiale, il giudice attribuisce alle persone o ai responsabili della struttura individuata la cura, l'assistenza morale e materiale e responsabilità analoga a quella genitoriale sul minorenne, dal momento del suo ingresso in Italia.