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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.25.  nelle commissioni riunite II-III in sede referente riferita al C. 1589

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/06/2014  [ apri ]
4.25.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Qualora il tribunale per i minorenni verifichi che il minorenne è in stato di abbandono, dichiara non luogo a provvedere e dispone l'immediata restituzione degli atti all'autorità centrale italiana ai fini dell'attivazione del procedimento ai sensi del successivo articolo 5.