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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.21.  nelle commissioni riunite II-III in sede referente riferita al C. 1589

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/06/2014  [ apri ]
4.21.(nuova formulazione)

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «l'informazione fornita al minore,» inserire le seguenti: «il suo ascolto,» e sostituire la parola «richiesto» con la seguente: «richiesti».

  Conseguentemente, all'articolo 5, comma 5, lettera d), dopo le parole: «l'informazione fornita al minore,» inserire le seguenti: «il suo ascolto,» e sostituire la parola «richiesto» con la seguente: «richiesti».

4.21.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. La proposta di cui al comma 1 deve essere corredata dalla documentazione attestante:
   a) che il minore sia stato informato della richiesta per l'accoglienza o l'assistenza giuridica, morale e materiale;
   b) che il minore sia stato ascoltato qualora abbia compiuto gli anni dodici;
   c) che il minore abbia prestato il consenso, ove richiesto dalla legislazione dello Stato d'origine.

  Conseguentemente, al primo periodo del comma 2:
   a) dopo le parole:
Il tribunale per i minorenni inserire le seguenti:, ricevuto il ricorso del Pubblico Ministero, sente le persone o i responsabili della struttura individuati per l'accoglienza o l'assistenza giuridica, morale e materiale del minore, verifica che non sussista una situazione di abbandono del minore e che la proposta sia corredata dei documenti di cui al comma 1-bis;
   b) sostituire le parole:, anche al fine di accertare che non sussista una situazione di abbandono del minore, nonché la documentazione che attesti l'informazione fornita al minore, tenuto conto della sua età e maturità, e il suo consenso, se richiesto dalla legislazione dello Stato d'origine con le seguenti: anche al fine di accertare la temporaneità e la durata dell'assistenza giuridica, morale e materiale del minore,.