stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.11.  nelle commissioni riunite II-III in sede referente riferita al C. 1589

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/06/2014  [ apri ]
4.11.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. L'autorità centrale verifica altresì che sia documentato quanto segue:
   a) che la persona o la famiglia o l'ente individuato per l'accoglienza o l'assistenza legale possieda capacità di provvedere all'educazione, all'istruzione e al mantenimento del minore e che si sia impegnato espressamente a favorire il mantenimento delle relazioni del minore con la sua famiglia e con la cultura del Paese d'origine;
   b) che le persone che hanno la responsabilità del minore in base alla misura disposta all'estero non siano né siano state sottoposte a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione; assenza di condanne per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del codice di procedura penale, ovvero per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, la famiglia, la persona o in materia di stupefacenti o immigrazione; agli effetti del requisito previsto dalla presente lettera, si considera condanna anche l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;
   c) che i soggetti responsabili, o almeno uno di essi, posseggano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e, per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, anche dei requisiti di cui all'articolo 28, comma 1, del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni.

ident. 4.2.