Al comma 1, lettera a), dopo il termine: minorile, aggiungere le parole seguenti: in attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 29 della Convenzione, che si avvale della collaborazione di un comitato, interministeriale specializzato sulle tematiche minorili istituito presso il Ministero della giustizia – Dipartimento per la giustizia minorile, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Il comitato interministeriale è composto da rappresentanti dello stesso Ministero della giustizia, del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno e della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le pari opportunità;.