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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.5.  nelle commissioni riunite II-III in sede referente riferita al C. 1589

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/06/2014  [ apri ]
3.5.

  Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) per «assistenza giuridica», l'assistenza giuridica, morale e materiale, la cura, e l'esercizio di responsabilità analoga a quella genitoriale ai sensi della vigente normativa interna relativamente a un minore, tramite kafala o istituto analogo, disposta ai sensi dell'articolo 33 della Convenzione esclusivamente dall'autorità giudiziaria di uno Stato contraente, quando autorizzata dall'autorità centrale ovvero dall'autorità competente italiana ai sensi della presente legge.

  Conseguentemente, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: assistenza legale con le seguenti: assistenza giuridica.

ident. 3.8.3.30.