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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.30.  nelle commissioni riunite II-III in sede referente riferita al C. 1589

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/06/2014  [ apri ]
3.30.(nuova formulazione)

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole «l'assistenza legale di un minore» con le seguenti: «l'assistenza giuridica, morale e materiale, nonché la cura affettiva di un minore».

3.30.

  Al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
   d) per «assistenza giuridica» l'assistenza giuridica, morale e materiale, la cura e l'esercizio di responsabilità analoga a quella genitoriale ai sensi della vigente normativa interna relativamente a un minore, tramite kafala o istituto analogo, disposta ai sensi dell'articolo 33 della Convenzione esclusivamente dall'autorità giudiziaria di uno Stato contraente, quando autorizzata dall'autorità centrale ovvero dall'autorità competente italiana ai sensi della presente legge;.

  Conseguentemente, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: assistenza legale con le seguenti: assistenza giuridica.

ident. 3.8.3.5.