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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.2.  nelle commissioni riunite II-III in sede referente riferita al C. 1589

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/06/2014  [ apri ]
3.2.

  Al comma 1, lettera b), dopo il termine: modificazioni, aggiungere il seguente periodo: che assume la denominazione di «Commissione per la protezione dei minori e per le adozioni internazionali» cui l'autorità centrale è tenuta a trasmettere la richiesta di approvazione del collocamento di un minore ai sensi dell'articolo 33 della Convenzione quando riguarda minori in stato di adottabilità, di abbandono o in kafala. In questi casi l'approvazione del collocamento da parte dell'autorità centrale è subordinata al consenso della Commissione, in tutti i casi di riconoscimento di misure adottate in Paesi contraenti e non.

ident. 3.6.