Al comma 1, lettera b), dopo il termine: modificazioni, aggiungere il seguente periodo: che assume la denominazione di «Commissione per la protezione dei minori e per le adozioni internazionali» cui l'autorità centrale è tenuta a trasmettere la richiesta di approvazione del collocamento di un minore ai sensi dell'articolo 33 della Convenzione quando riguarda minori in stato di adottabilità, di abbandono o in kafala. In questi casi l'approvazione del collocamento da parte dell'autorità centrale è subordinata al consenso della Commissione, in tutti i casi di riconoscimento di misure adottate in Paesi contraenti e non.